Site icon Pastoralismo alpino

Statuto Pastoralismo alpino APS (associazione di promozione sociale) Statuto in vigore registrato

Art. 1 – Finalità. E’ costituita ai sensi dell’art. 36 e seguenti del Codice Civile e del d.lgs. 117/2017 un’associazione operante in ambito culturale denominata Associazione associazione pastoralismo alpino A.P.S. (Associazione di Promozione Sociale) per promuovere:

Art. 2 – L’associazione è senza fini di lucro, e si ispira a principi democratici, svolge la propria attività a fini di utilità sociale generale promuovendo i principi del volontariato e della partecipazione, sviluppando al proprio interno lo spirito di collaborazione e di condivisione;

Art. 3 – Sede – La sede legale è stabilita presso Cà Berizzi, Via Regorda n. 7, Corna Imagna (Bergamo), cap 24030. Sedi operative possono essere stabilite ove necessario per l’espletamento delle attività sociali;

Art. 4 – Attività. L’associazione, nel perseguire le finalità sociali, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale ai sensi del c. 1, art. 5 del D.Lgs. 117/2017)

In particolare l’associazione si propone di:

Art. 5 – Collaborazioni. L’Associazione può aderire, sulla base di delibera del Consiglio direttivo, ad altre forme aggregative che abbiano una prevalenza di finalità di promozione socio-territoriale e culturale coerenti con le finalità dellAssociazione;

Art. 6 – Soci. Per aderire all’Associazione deve essere presentata domanda al Consiglio direttivo. I soci condividono le finalità dell’Associazione, si impegnano al versamento della quota sociale annuale e a partecipare – in relazione alle proprie possibilità – alle iniziative intraprese dall’Associazione. Le attività di cui all’Art. 4 sono svolte in favore dei propri associati, dì loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera, condizioni sociali o personali, può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all’organizzazione. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto ed hanno diritto all’elettorato attivo e passivo. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto, in particolare i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell’associazione. il socio non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, avvalendosi l’associazione prevalentemente dell’attività resa in forma volontaria e gratuita dei propri associati;

Art. 7 – Quote sociali. Sono fissate ogni anno dal Consiglio direttivo;

Art. 8 – Perdita di qualifica dei soci. I soci decadono per dimissioni, morte, morosità per oltre un anno dalla data di rinnovo o per espulsione motivata per iscritto del Consiglio direttivo in caso di grave violazione dello Statuto e dei Regolamenti, nonché per comportamenti palesemente contrari alle finalità e all’immagine dell’Associazione. Il socio può ricorrere contro il provvedimento di espulsione chiedendo al Consiglio direttivo l’istituzione di una commissione di garanzia.

Art. 9 – Assemblea. Elegge il Presidente e il Consiglio Direttivo. S. riunisce almeno una volta l’anno entro il primo semestre. Approva i bilanci, il resoconti e i programmi annuali di attività. Delibera sull’adesione dell’associazione ad altri organismi e su convenzioni con enti. E’ presieduta dal Presidente o da un suo delegato. Deve essere convocata mediante avviso da recapitare per posta elettronica almeno quindici giorni prima della data prevista. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti, sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o nei casi in cui l’assemblea lo ritenga opportuno. Ciascun socio in assembla non può ricevere più di due deleghe.

Art. 10 – Assemblea straordinaria. E’ convocata su proposta del Presidente o a richiesta di almeno un terzo dei soci per la trattazione di questioni straordinarie. Spetta alla competenza dell’assemblea straordinaria la delibera delle seguenti questioni: approvazione di eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 3/4 dei soci e con decisione deliberata dalla maggioranza dei presenti; scioglimento dell’associazione e devoluzione del patrimonio residuo, col voto favorevole di 3/4 dei soci.

Art. 11 – Presidente. Resta in carica due anni. Rappresenta legalmente l’Associazione. In caso di impedimento è sostituito dal vice-presidente. Convoca i consigli direttivi e l’Assemblea. L’Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali è convocata dal Consigliere anziano. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 12 – Consiglio direttivo. Coadiuva il presidente nella gestione dell’Associazione. Predispone le relazioni annuali da sottoporre all’Assemblea. Stabilisce le quote sociali. Approva le domande di ammissione dei soci. E’ composto da un minimo di tre a un massimo di sette membri. Si riunisce almeno due volte l’anno e ogni qualvolta ritenuto opportuno dal presidente o dalla maggioranza dei componenti. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Delibera a maggioranza. Il Consiglio direttivo dura in carica due anni. Può istituire gruppi di lavoro e commissioni su temi specifici, redige e presenta all’assemblea il rendiconto economico finanziario consuntivo ed il bilancio preventivo

Art. 13 – L’associazione nello spirito di partecipazione e volontariato coinvolge tutti i soci disponibili a prestare con continuità la propria opera volontaria nell’ambito di tutte le fasi di progettazione, organizzazione, attuazione di eventi, iniziative, attività, istituendo commissioni di lavoro e organizzative finalizzate alla predisposizione di eventi e attività periodiche o occasionali. Qualora ne sorga l’esigenza e a richiesta di un congruo numero di soci possono essere istituite sezioni territoriali previa approvazione del consiglio direttivo.

Art. 14 – Comitato scientifico. E’ istituito per supportare le attività del Consiglio direttivo e della Commissione organizzativa un Comitato Scientifico cui partecipano membri soci ed esperti esterni sulla base di specifiche competenze e di una delibera del Consiglio direttivo. La partecipazione è gratuita.

Art. 15 – Segretario. Nell’ambito del Consiglio direttivo viene indicato un Segretario. Redige i verbali e le convocazioni del Consiglio direttivo e dell’Assemblea su impulso del Presidente, cura le comunicazioni con i soci e i libri sociali.

Art. 17 – Patrimonio. I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative, dai contributi di enti pubblici e privati, da lasciti e donazioni.

Art. 18 – Modifiche dello Statuto e scioglimento. Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all’assemblea dal consiglio direttivo o almeno da un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall’assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria. L’assemblea che delibera lo scioglimento dell’associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

Art. 19 – Gratuità delle cariche. Tutte le cariche e le attività svolte dai soci sono gratuite salvo il riconoscimento delle spese sostenute in nome e per conto dell’Associazione e sulla base di delibere di spesa del Consiglio direttivo.

Art.20 – Divieti. E’ fatto divieto di distribuzione degli utili, di avanzi, fondi, riserve o capitale.

Art. 21 – Vice-presidente. E’ eletto dall’assemblea e dura in carica due anni. Sostituisce il presidente su sua delega o in caso di necessità.

Art. 22 – Presidente onorario. E’ proclamato con maggioranza dei 2/3 dall’assemblea su proposta del presidente. Resta in carica a tempo indeterminato.

Art. 23 – Rinvio a leggi. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento al d.lgs. 117/2017, alle norme del codice civile e alle altre leggi dello Stato in quanto applicabili

VECCHIO STATUTO

Con le modifiche approvate dall’assemblea straordinaria del 1-12-2018.

Art. 1 – Finalità. E’ costituita ai sensi dell’art. 36 e seguenti del Codice Civile un’associazione operante in ambito culturale denominata Associazione Festival del pastoralismo per promuovere:

Art. 2 – L’associazione è senza fini di lucro, e si ispira a principi democratici, svolge la propria attività a fini di utilità sociale generale promuovendo i principi del volontariato e della partecipazione, sviluppando  al proprio  interno  lo  spirito  di  collaborazione  e  di condivisione.

Art. 3 – Sede – La sede legale e operativa è stabilita presso Cà Berizzi, Via Regorda n. 7, Corna Imagna (Bergamo), cap 24030.

Art.  4  –  Attività.  Per  il  perseguimento  degli  scopi  sociali l’Associazione:

Art. 5 – Collaborazioni. L’Associazione può aderire, sulla base di delibera del Consiglio direttivo, ad altre forme aggregative che abbiano una prevalenza di finalità di promozione socio-territoriale e culturale coerenti con le finalità del’Associazione.

Art. 6 – Soci.  Per aderire all’Associazione deve essere presentata domanda al Consiglio direttivo. I soci condividono le finalità dell’Associazione, si impegnano al versamento della quota sociale annuale e a partecipare – in relazione alle proprie possibilità – alle iniziative intraprese dall’Associazione.

Art. 7 – Quote sociali. Sono fissate ogni anno dal Consiglio direttivo.

Art. 8 — Perdita di qualifica dei soci.  I soci decadono per dimissioni, morte,  morosità o per espulsione motivata per iscritto del Consiglio direttivo in caso di grave violazione dello Statuto e dei Regolamenti,  nonché per comportamenti palesemente contrari alle finalità e all’immagine dell’Associazione. Il socio può ricorrere contro il provvedimento di espulsione chiedendo al Consiglio direttivo l’istituzione di una commissione di garanzia.

Art. 9 Assemblea. Elegge il Presidente e il Consiglio Direttivo. Si riunisce almeno una volta l’anno entro il primo semestre. Approva i bilanci, il resoconti e i programmi annuali di attività. Delibera sull’adesione dell’associazione ad altri organismi e su convenzioni con enti. E’ presieduta dal Presidente o da un suo delegato. Deve essere convocata mediante avviso da recapitare per posta elettronica almeno quindici giorni prima della data prevista.

Art.10 Assemblea straordinaria. E’ convocata su proposta del Presidente o a richiesta di almeno un terzo dei soci per la trattazione di questioni straordinarie.

Art. 11 Presidente. Resta in carica due anni. Rappresenta legalmente l’Associazione.  In caso di impedimento è sostituito dal vice-presidente. Convoca i consigli direttivi e l’Assemblea. L’Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali è convocata dal Consigliere anziano.

Art. 12 – Consiglio direttivo. Coadiuva il presidente nella gestione dell’Associazione. Predispone le relazioni annuali da sottoporre all’Assemblea. Stabilisce le quote sociali. Approva le domande di ammissione dei soci. E’ composto da un minimo di tre a un massimo di sette membri. Si riunisce almeno due volte l’anno e ogni qualvolta ritenuto opportuno dal presidente o dalla maggioranza dei componenti. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Delibera a maggioranza. Il Consiglio direttivo dura in carica due anni. Può istituire gruppi di lavoro e commissioni su temi specifici.

Art. 13 – Commissione organizzativa. Alla commissione organizzativa partecipano liberamente tutti i soci disponibili a prestare con continuità la propria opera volontaria nell’ambito di tutte le fasi di progettazione, organizzazione, attuazione di eventi, iniziative, attività. La commissione non ha un limite massimo di membri e può articolarsi in comitati locali o specifici, impegnati nella realizzazione di singoli eventi ed attività, e stabilire al proprio interno un gruppo esecutivo.

Art. 14 – Comitato scientifico. E’ istituito per supportare le attività del Consiglio direttivo e della Commissione organizzativa un Comitato Scientifico cui partecipano membri soci ed esperti esterni sulla base di specifiche competenze e di una delibera del Consiglio direttivo. La partecipazione è gratuita.

Art. 15 – Segretario. Nell’ambito del Consiglio direttivo viene indicato un Segretario. Redige i verbali e le convocazioni del Consiglio direttivo e dell’Assemblea su impulso del Presidente, cura le comunicazioni con i soci e i libri sociali.

Art.17 – Patrimonio. I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative, dai contributi di enti pubblici e privati, da lasciti e donazioni.

Art. 18 – Modifiche dello Statuto e scioglimento. Occorrono la presenza e il voto favorevole di almeno 3/5 dei soci per le modificazioni del presente statuto e per deliberare lo scioglimento dell’Associazione, il cui patrimonio sarà devoluto a associazioni  o enti aventi analoghe finalità.

Art. – 19 Gratuità delle cariche – Tutte le cariche e le attività svolte dai soci sono gratuite salvo il riconoscimento delle spese sostenute in nome e per conto dell’Associazione e sulla base di delibere di spesa del Consiglio direttivo

Art.20- Divieti E’ fatto divieto di distribuzione degli utili, di avanzi, fondi, riserve o capitale.

Art. 21 –  Vice-presidente. E’ eletto dall’assemblea e dura in carica due anni. Sostituisce il presidente su sua delega o in caso di necessità.

Art. 22 – Presidente onorario. E’ proclamato con maggioranza dei 2/3 dall’assemblea su proposta del presidente.  Resta in carica a tempo indeterminato.

Exit mobile version