Il bando delle pecore

Bando pecoreBando pecore 2I bandi delle pecore e delle capre hanno rappresentato un capitolo di storia agraria e rurale tra il XVI e il XX secolo. Periodicamente i bandi e le grida che escludevano le pecore e le capre (vuoi ‘straniere’ vuoi locali) venivano aggirati e disattesi tanto che aggiungendo previsioni di sempre crescente maggiore severità le autorità si ritrovavano a richiamare le norme già emanate secoli prima. I bandi ‘generali’ che prevedevano lo sterminio delle capre e delle pecore non furono mai attuati. Solo nel XIX secolo in diverse valli bergamasche (ma non in alta val Seriana) il bando delle capre sortì effetti duraturi. Pecore e capre erano troppo utili. Non solo per l’economia di sussistenza delle più povere comunità di montagna ma anche per l’economia generale.

Il conflitto tra agricoltura e pastorizia emerge nel XVI secolo a seguito delle trasformazioni avevano fortemente ridotto le superfici degli incolti (boschi, aree umide o eccessivamente aride). Nuovi indirizzi colturali  e l’aumento delle pecore (il XVII secolo fu il secolo d’oro del lanificio bergamasco utilizzava ancora in larga misura “lana nostrana”), determinò l’emanazione di severi provvedimenti tesi a impedire gli spostamenti ed i trasferimenti delle pecore. Non solo nel territorio dello Stato di Milano, ma anche sullo stesso territorio bergamasco sottoposto al dominio veneto dove la pastorizia conservava un ruolo essenziale nell’economia del territorio. I provvedimenti assunti tra il XVII e il XVIII secolo dalle autorità venete in materia di pecore sono tanto numerosi quanto contraddittori.

Un “proclama” del 1658 ed una successiva “regolazione” del 1659 costituiscono un provvedimento organicamente teso a porre rimedio ai “danni che di Animali Pecorini e Caprini vengono inferiti ne Beni de particolari e de Luoghi Pij, danni grandi, molesti, irreparabili” a r venire incontro alle lamentele per tali danni e per “le prepotenze e per la temeriarietà de Pastori e Pecorari”. Tali “atti così violenti” erano causa di limitazione alla libertà di godimento dei propri beni per i singoli proprietari, ma anche di “publico rilevantissimo pregiudizio”. Si stabiliva pertanto che nessuno “ardisca per l’avvenire introdur, tener, o alloggiar Pecore, o Capre d’alcuna sorte nel Territorio bergamasco, e nei luoghi suburbani di questa Città (…) ma dette Pecore, e Capre siano e s’intendano assolutamente proibite, e perpetuamente bandite da Bergamo e Bergamasco”. Nelle intenzioni del legislatore doveva essere eliminata la pastorizia transumante mentre veniva concessa la sopravvivenza dell’allevamento ovino nelle zone di montagna che vengono così elencate: “Valle Brembana Superiore, e Brembana inferiore, Val Brembana oltre la Gocchia, Val d’Imagna, Vicariato d’Almenno, Val S.Martino, Val Seriana Superiore et Inferiore, et Val Gandino dovendosi in altre intender eccettuata la Val Cavallina dal Borgo di terzo in su verso i Monti, e quelle Terre ancora, che sono oltre il Porto di Caleppio pure verso i Monti”. Le pene previste per i trasgressori erano severissime: “tutte le Pecore, e Capre, che saranno ritrovate nel Bergamasco (…) siano e s’intendano immediatamente perdute” chiunque le trova può appropriarsene “ammazzarle, e convertire in proprio benefizio”. I pastori trasgressori “debbono essere fermati prigioni etiamdio con suono di campana a martello, al quale dovranno concorrere gli uomini de Comuni con le loro armi, perché si seguisca l’arresto a tutte le maniere” ed ai trasgressori “pene di Corda, Galera, Prigione o pecuniaria”. Al fine di troncare “sì perniciosa, et abborrita violenza” viene “proibito a chi si sia (…) prestar ricetto, alloggio, o ricovero a Pecore, o Capre bandite, né a loro Pastori, Conduttori, o Custodi”. Tanto rigore era mitigato da una serie di eccezioni che ci consentono di conoscere di quale grande utilità fossero al tempo gli allevamenti ovi-caprini . Vengono infatti esentate le “terre da salnitro” con annessi allevamenti ovini, dove le deiezioni consentivano la produzione dei nitrati, materia prima della polvere da sparo. Otto Terre da salnitro con duecento pecore ciascuna vengono autorizzate in ciascuna circoscrizione del Territorio. Viene anche consentito ai Comuni di ottenere licenze di “tener pecore” sul proprio territorio purché facciano domanda ben documentata con indicazione del perticato e “nota di tutti gli animali” e approvata a maggioranza qualificata. Inoltre erano ammesse in Città “Capre in poco numero” “per uso d’ammalati” e soddisfatte le necessità della “Beccaria” (macellazione) nella “quantità che sarà riconosciuta bisognevole”. Salvo queste eccezione “nessuna deroga per nessuno” e contro i trasgressori “possa e debba procedersi anco per via d’Inquisizione e sopra Denonzie secrete”. Infine ai pastori veniva proibito di “portar Archibugi da roda, o d’azzalino di qual si voglia sorte”. Tale disposizione riprendeva una “grida” dello stesso anno in cui si diceva che “li pecorari fatti audaci (…) dall’andar armati d’archibugi lunghi e curti” e da protezioni di “soggetti prepotenti ed autorevoli, senza riserva niuna essercitano l’insolenza ”.
Dopo solo un anno di fronte a difficoltà insormontabili e all’evidente danno “alli negozij delle Lane” veniva però emessa in data 24 giugno 1659 una “regolazione” che suonava come un clamoroso dietro-front. Si stabiliva di consentire il godimento del Piano dal 1 novembre al 24 aprile alle “Pecore solamente del Bergamasco”. I pastori dovevano esser muniti di “Licenza a stampa” e “li Sindaci de’ Comuni del Piano” daranno “licenza ai Pecorari che capiteranno in alloggio nelle loro Terre. Si ribadisce il divieto per i pastori di portare armi da fuoco.
Nel 1689 vengono richiamate e confermate le medesime disposizioni. All’inizio del XVIII secolo la pastorizia è evidentemente ancora molto sviluppata e in seguito alle istanze dei “Deputati del Territorio Piano” nel 1772 viene pubblicata a seguito della constatazione che le il numero delle pecore era “eccessivo” e che esse “tanto Terriere che Forastiere” erano “tutto che bandite” una nuova ordinanza che richiama le disposizioni della metà del secolo precedente.
Da queste vicende si ricava che la pastorizia bergamasca era attività esercitata ancora da figure sociali importanti e legate all’industria laniera e della macellazione. La pressione degli agricoltori non fu allora in grado di ostacolare più di tanto la pastorizia anche perché le comunità locali ritraevano ancora buoni redditi dalla concessione dei diritti di transito e di pascolo.

 

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